lunedì 11 dicembre 2017

L'istruttore di vela e l'esperto velista nel codice della nautica da diporto.

Le legge 7 ottobre 2015, n. 167 di delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ha previsto[1] l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela e l'istituzione di un elenco nazionale degli istruttori di vela professionali nonché il possesso, da parte dei predetti istruttori di vela, del brevetto  F.I.V. o M.M. o L.N.I. rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea.
Lo schema di Decreto Legislativo (S.di D.Lgs) di revisione e integrazione del codice, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 2 Novembre 2017, in esecuzione di tale delega, introduce [2] nel Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante appunto il codice della nautica da diporto, gli art. 49-quinques e 49-sexies   che regolano rispettivamente la figura professionale dell'istruttore di vela e l'elenco nazionale degli istruttori di vela.
Tale nuova figura professionale, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, sarà l'unica abilitata all'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela sia presso le scuole nautiche[3] sia presso le articolazioni periferiche dei Centri di istruzione nautica[4]  considerato che, in pari data, sarà abrogato[5] l'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146  meglio conosciuto come Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto che, al comma 6 del predetto art. 42,  prevede tale insegnamento a cura di esperti velisti riconosciuti idonei dalla F.I.V. o dalla L.N.I..
In altre parole gli esperti velisti “ex art. 42” certificati tali sia da F.I.V. che L.N.I. non potranno più svolgere attività di insegnamento presso le Scuole nautiche e i Centri di istruzione nautica.
Considerato che l'art. 29 del medesimo D.M. 29 luglio 2008, non subisce nessuna modifica per effetto della riforma, la figura degli attuali esperti velisti “ex art. 29” verrà mantenuta fino ad una eventuale modifica della norma e, conseguentemente, F.I.V. e L.N.I. continueranno a designare gli esperti velisti di rispettiva competenza al fine di assistere l'esaminatore o integrare la commissione esaminatrice[6] per la prova teorica e pratica della vela finalizzata al conseguimento delle patenti nautiche.
Se è vero che, nelle more del previsto decreto ministeriale regolamentare[7] che dovrà disciplinare, in estrema sintesi, la professione dell'istruttore di vela,  continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti[8], è altrettanto vero che le disposizioni dell'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146  non saranno più vigenti a causa della già richiamata esplicita abrogazione.
E' evidente quindi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma e fino alla formazione 
di un congruo numero di istruttori di vela professionali e della loro iscrizione nell'elenco nazionale, sia le Scuole nautiche che i Centri di istruzione nautica non potranno più svolgere attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela a meno di non avvalersi esclusivamente di esperti velisti “ex. art. 29” F.I.V. e L.N.I.
A ben vedere, infatti, sia la circolare 251 del 23 Ottobre 2009 della L.N.I. sia la normativa 2017 della F.I.V. riguardante il rilascio della qualifica di esperto velista “ex art. 29”, abilitano tale figura all'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela presso le Scuole nautiche e presso i Centri di istruzione nautica e, d'altra parte, avuto riguardo alle modalità di conseguimento e mantenimento di tale qualifica di gran lunga più selettive ed impegnative della qualifica “ex art. 42”, sarebbe stato davvero singolare se entrambe le normative non avessero previsto tale abilitazione.
A regime, però, nei decreti ministeriali regolamentari :
- per la disciplina[9] delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale;
- per l’organizzazione e la disciplina[10] dell’elenco nazionale degli istruttori di vela, per i programmi del corso di aggiornamento nonché per le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari;
sarà ragionevole prevedere una sorta di corsia preferenziale per il conseguimento del brevetto[11] di Istruttore di vela da parte degli attuali esperti velisti FIV e LNI “ex art. 29” , fatte salve il resto delle condizioni già previste per l’iscrizione nell’elenco nazionale.
Non va sottaciuto, infine, che il riferimento al sistema SNaQ dei tecnici sportivi del CONI per il rilascio del previsto brevetto da parte di F.I.V., M.M. e L.N.I. appare obbiettivamente eccessivo per l’abilitazione ad una professione, insegnante della tecnica di base della navigazione a vela, che più si avvicina a quella di Maestro di Sci  piuttosto che a quella di Istruttore Nazionale o Allenatore di Sci e che, pertanto, sarebbe stato più logico prevedere nettamente distinta da quella dell’Istruttore di vela prevista dalla normativa F.I.V..

(Fotografie tratte dalle pagine facebook dei Centri nautici del Lago delle Nazioni e di Sabaudia)


[1] Art. 1 comma 1 lettera t
[2] Art. 33 dello S.di D.Lgs
[3] Art  49 septies comma 7 del Codice riformato
[4] Art. 49 octies comma 3 del Codice riformato
[5] Art. 59 comma 7 lettera b) dello S.di D.Lgs
[6] Art. 29 commi 1 e 2 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146
[7] Art. 49 sexies comma 10 del Codice riformato
[8] Art. 59 comma 4 dello S.di D.Lgs
[9] Art. 59 comma 1 lettera e) dello S. di D.Lgs.
[10] Art. 49 sexies comma 10 del Codice riformato
[11] Art. 49 sexies comma 2 lettera f) del Codice riformato 

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