Le legge 7
ottobre 2015, n. 167 di delega al Governo per la riforma del codice della
nautica da diporto ha previsto[1]
l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela e
l'istituzione di un elenco nazionale degli istruttori di vela professionali
nonché il possesso, da parte dei predetti istruttori di vela, del
brevetto F.I.V. o M.M. o L.N.I. rilasciato nel rispetto del Sistema
Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro
europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione
europea.
Lo schema di
Decreto Legislativo (S.di D.Lgs) di revisione e integrazione del codice,
approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 2 Novembre 2017,
in esecuzione di tale delega, introduce [2]
nel Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante appunto il codice della
nautica da diporto, gli art. 49-quinques e 49-sexies che
regolano rispettivamente la figura professionale dell'istruttore di vela e
l'elenco nazionale degli istruttori di vela.
Tale nuova
figura professionale, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, sarà
l'unica abilitata all'insegnamento della tecnica di base della navigazione a
vela sia presso le scuole nautiche[3]
sia presso le articolazioni periferiche dei Centri di istruzione nautica[4] considerato che, in pari data, sarà abrogato[5]
l'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 meglio conosciuto come
Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto che, al comma 6
del predetto art. 42, prevede tale insegnamento a cura di esperti velisti
riconosciuti idonei dalla F.I.V. o dalla L.N.I..
In altre parole gli esperti velisti “ex art. 42”
certificati tali sia da F.I.V. che L.N.I. non potranno più svolgere attività di
insegnamento presso le Scuole nautiche e i Centri di istruzione nautica.
Considerato che l'art. 29 del medesimo D.M. 29 luglio 2008,
non subisce nessuna modifica per effetto della riforma, la figura degli attuali
esperti velisti “ex art. 29” verrà mantenuta fino ad una eventuale
modifica della norma e, conseguentemente, F.I.V. e L.N.I. continueranno a
designare gli esperti velisti di rispettiva competenza al fine di assistere
l'esaminatore o integrare la commissione esaminatrice[6] per la prova teorica e
pratica della vela finalizzata al conseguimento delle patenti nautiche.
Se è vero che, nelle more del previsto decreto ministeriale
regolamentare[7]
che dovrà disciplinare, in estrema sintesi, la professione dell'istruttore di
vela, continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti[8], è altrettanto vero che le
disposizioni dell'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146 non saranno più
vigenti a causa della già richiamata esplicita abrogazione.
E' evidente quindi che, a decorrere dalla data di entrata
in vigore della riforma e fino alla formazione
di un congruo numero di istruttori di vela professionali e della loro iscrizione nell'elenco nazionale, sia le Scuole nautiche che i Centri di istruzione nautica non potranno più svolgere attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela a meno di non avvalersi esclusivamente di esperti velisti “ex. art. 29” F.I.V. e L.N.I.
di un congruo numero di istruttori di vela professionali e della loro iscrizione nell'elenco nazionale, sia le Scuole nautiche che i Centri di istruzione nautica non potranno più svolgere attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela a meno di non avvalersi esclusivamente di esperti velisti “ex. art. 29” F.I.V. e L.N.I.
A ben vedere, infatti, sia la circolare 251 del 23 Ottobre
2009 della L.N.I. sia la normativa 2017 della F.I.V. riguardante il rilascio
della qualifica di esperto velista “ex art. 29”, abilitano tale
figura all'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela presso le Scuole nautiche e
presso i Centri di istruzione nautica e, d'altra parte, avuto riguardo alle
modalità di conseguimento e mantenimento di tale qualifica di gran lunga più
selettive ed impegnative della qualifica “ex art. 42”, sarebbe stato
davvero singolare se entrambe le normative non avessero previsto tale abilitazione.
A regime, però, nei decreti ministeriali regolamentari :
- per la disciplina[9] delle scuole nautiche e
dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure
professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio
nazionale;
- per l’organizzazione e la disciplina[10] dell’elenco nazionale
degli istruttori di vela, per i programmi del corso di aggiornamento nonché per
le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari;
sarà ragionevole prevedere una sorta di corsia
preferenziale per il conseguimento del brevetto[11] di Istruttore di vela da
parte degli attuali esperti velisti FIV e LNI “ex art. 29” , fatte
salve il resto delle condizioni già previste per l’iscrizione nell’elenco
nazionale.
Non va sottaciuto, infine, che il riferimento al sistema
SNaQ dei tecnici sportivi del CONI per il rilascio del previsto brevetto da
parte di F.I.V., M.M. e L.N.I. appare obbiettivamente eccessivo per l’abilitazione
ad una professione, insegnante della tecnica di base della navigazione a vela,
che più si avvicina a quella di Maestro di Sci
piuttosto che a quella di Istruttore Nazionale o Allenatore di Sci e
che, pertanto, sarebbe stato più logico prevedere nettamente distinta da quella
dell’Istruttore di vela prevista dalla normativa F.I.V..
(Fotografie tratte dalle pagine facebook dei Centri nautici del Lago delle Nazioni e di Sabaudia)
[1] Art. 1
comma 1 lettera t
[2] Art. 33 dello
S.di D.Lgs
[3] Art 49 septies comma 7 del Codice riformato
[4] Art. 49
octies comma 3 del Codice riformato
[5] Art. 59
comma 7 lettera b) dello S.di D.Lgs
[6] Art. 29
commi 1 e 2 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146
[7] Art. 49
sexies comma 10 del Codice riformato
[8] Art. 59
comma 4 dello S.di D.Lgs
[9] Art. 59
comma 1 lettera e) dello S. di D.Lgs.
[10] Art. 49
sexies comma 10 del Codice riformato
[11] Art. 49
sexies comma 2 lettera f) del Codice riformato
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