lunedì 11 dicembre 2017

L'istruttore di vela e l'esperto velista nel codice della nautica da diporto.

Le legge 7 ottobre 2015, n. 167 di delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto ha previsto[1] l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela e l'istituzione di un elenco nazionale degli istruttori di vela professionali nonché il possesso, da parte dei predetti istruttori di vela, del brevetto  F.I.V. o M.M. o L.N.I. rilasciato nel rispetto del Sistema Nazionale di Qualifiche (SNaQ) dei tecnici sportivi del CONI e del Quadro europeo delle qualifiche - European Qualification Framework (EQF) dell'Unione europea.
Lo schema di Decreto Legislativo (S.di D.Lgs) di revisione e integrazione del codice, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri in data 2 Novembre 2017, in esecuzione di tale delega, introduce [2] nel Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n. 171, recante appunto il codice della nautica da diporto, gli art. 49-quinques e 49-sexies   che regolano rispettivamente la figura professionale dell'istruttore di vela e l'elenco nazionale degli istruttori di vela.
Tale nuova figura professionale, a decorrere dall'entrata in vigore della riforma, sarà l'unica abilitata all'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela sia presso le scuole nautiche[3] sia presso le articolazioni periferiche dei Centri di istruzione nautica[4]  considerato che, in pari data, sarà abrogato[5] l'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146  meglio conosciuto come Regolamento di attuazione del Codice della nautica da diporto che, al comma 6 del predetto art. 42,  prevede tale insegnamento a cura di esperti velisti riconosciuti idonei dalla F.I.V. o dalla L.N.I..
In altre parole gli esperti velisti “ex art. 42” certificati tali sia da F.I.V. che L.N.I. non potranno più svolgere attività di insegnamento presso le Scuole nautiche e i Centri di istruzione nautica.
Considerato che l'art. 29 del medesimo D.M. 29 luglio 2008, non subisce nessuna modifica per effetto della riforma, la figura degli attuali esperti velisti “ex art. 29” verrà mantenuta fino ad una eventuale modifica della norma e, conseguentemente, F.I.V. e L.N.I. continueranno a designare gli esperti velisti di rispettiva competenza al fine di assistere l'esaminatore o integrare la commissione esaminatrice[6] per la prova teorica e pratica della vela finalizzata al conseguimento delle patenti nautiche.
Se è vero che, nelle more del previsto decreto ministeriale regolamentare[7] che dovrà disciplinare, in estrema sintesi, la professione dell'istruttore di vela,  continueranno ad applicarsi le disposizioni vigenti[8], è altrettanto vero che le disposizioni dell'art. 42 del D.M. 29 luglio 2008, n. 146  non saranno più vigenti a causa della già richiamata esplicita abrogazione.
E' evidente quindi che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della riforma e fino alla formazione 
di un congruo numero di istruttori di vela professionali e della loro iscrizione nell'elenco nazionale, sia le Scuole nautiche che i Centri di istruzione nautica non potranno più svolgere attività di insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela a meno di non avvalersi esclusivamente di esperti velisti “ex. art. 29” F.I.V. e L.N.I.
A ben vedere, infatti, sia la circolare 251 del 23 Ottobre 2009 della L.N.I. sia la normativa 2017 della F.I.V. riguardante il rilascio della qualifica di esperto velista “ex art. 29”, abilitano tale figura all'insegnamento della tecnica di base della navigazione a vela presso le Scuole nautiche e presso i Centri di istruzione nautica e, d'altra parte, avuto riguardo alle modalità di conseguimento e mantenimento di tale qualifica di gran lunga più selettive ed impegnative della qualifica “ex art. 42”, sarebbe stato davvero singolare se entrambe le normative non avessero previsto tale abilitazione.
A regime, però, nei decreti ministeriali regolamentari :
- per la disciplina[9] delle scuole nautiche e dei centri di istruzione per la nautica nonché delle relative figure professionali dell'istruttore e dell'insegnante validi per l'intero territorio nazionale;
- per l’organizzazione e la disciplina[10] dell’elenco nazionale degli istruttori di vela, per i programmi del corso di aggiornamento nonché per le procedure di applicazione delle sanzioni disciplinari;
sarà ragionevole prevedere una sorta di corsia preferenziale per il conseguimento del brevetto[11] di Istruttore di vela da parte degli attuali esperti velisti FIV e LNI “ex art. 29” , fatte salve il resto delle condizioni già previste per l’iscrizione nell’elenco nazionale.
Non va sottaciuto, infine, che il riferimento al sistema SNaQ dei tecnici sportivi del CONI per il rilascio del previsto brevetto da parte di F.I.V., M.M. e L.N.I. appare obbiettivamente eccessivo per l’abilitazione ad una professione, insegnante della tecnica di base della navigazione a vela, che più si avvicina a quella di Maestro di Sci  piuttosto che a quella di Istruttore Nazionale o Allenatore di Sci e che, pertanto, sarebbe stato più logico prevedere nettamente distinta da quella dell’Istruttore di vela prevista dalla normativa F.I.V..

(Fotografie tratte dalle pagine facebook dei Centri nautici del Lago delle Nazioni e di Sabaudia)


[1] Art. 1 comma 1 lettera t
[2] Art. 33 dello S.di D.Lgs
[3] Art  49 septies comma 7 del Codice riformato
[4] Art. 49 octies comma 3 del Codice riformato
[5] Art. 59 comma 7 lettera b) dello S.di D.Lgs
[6] Art. 29 commi 1 e 2 del D.M. 29 Luglio 2008, n. 146
[7] Art. 49 sexies comma 10 del Codice riformato
[8] Art. 59 comma 4 dello S.di D.Lgs
[9] Art. 59 comma 1 lettera e) dello S. di D.Lgs.
[10] Art. 49 sexies comma 10 del Codice riformato
[11] Art. 49 sexies comma 2 lettera f) del Codice riformato 

venerdì 3 marzo 2017

I Consoli del mare e i Consoli del mare viaggianti

In occasione del 120° anniversario della Lega Navale Italiana la cui nascita si considera coincidente con la costituzione del Comitato centrale della "Lega Navale" in data 2 Giugno 1897 a La Spezia - sebbene il primo statuto sia stato approvato invece sempre a La Spezia, nella sale del Casino civico dall'Assemblea Generale in data 2 Giugno 1899 - intendiamo dar corso ad una serie di appuntamenti nei quali vogliamo raccontare, senza alcuna cronologia e senza alcuna pretesa di rigore documentale, taluni fatti ed episodi che hanno contribuito a fare grande  la storia della Lega Navale Italiana nel paese.

Da "Venticinque anni della Lega Navale Italiana" di Angiolo Ponti edito dalla Sezione di Roma.

"....Nell'assemblea generale dei Delegati della Lega Navale, tenuta nel giugno del 1916 in Roma, svolgendosi ampiamente il tema Mezzi di propaganda marinara, era stata favorevolmente accolta la proposta di creare, per tutta Italia, nuovi proseliti dell'Associazione, investiti di una certa autorità, incaricati alla lor volta di popolarizzare la conoscenza della "Lega Navale", di illustrare il suo vigoroso e promettente sviluppo, di diffondere i suoi scopi nobili e degni, e, in ogni parte del Paese, di incitare tutti gli italiani a raccogliersi sotto la bandiera della patriottica Istituzione, qualunque fosse la loro fede politica, purché pronti a riconoscere  che la grandezza e la fortuna d' Italia risiede sul mare e che al mare bisogna far convergere tutte le energie della Nazione perché essa possa raggiungere la ricchezza, la potenza, la prosperità.
Nella seduta dell'8 Marzo 1917, poiché l'on. Presidente generale, Senatore Maggiorino Ferraris richiamava l'attenzione dei convenuti alla proposta innanzi indicata, il Consiglio Centrale della Lega Navale deliberava la istituzione della carica dei Consoli del mare da nominarsi nelle città del Regno e delle Colonie, ove non esistessero Sezioni e con mandato simile a quello dei Fiduciari all'estero...."

I primi Consoli del mare vennero pertanto nominati nel maggio successivo presso Cittanova, Cosenza, Ferrara, Piombino, Sulmona e Viterbo e, nel contempo, venne istituito un Consolato per la Zona di guerra che fu affidato al capitano Cassone.

Quest'ultimo Consolato ebbe diverse sedi in funzione delle varie destinazioni di impiego del suo titolare tra le quali Gorizia, Bainsizza, Piave e Brescia, cessando di funzionare nel 1919 per trasformarsi in Sezione.

Di anno in anno, furono istituiti oltre cinquecento Consoli del mare in altrettante città italiane che, con alterne vicissitudini,  diedero un largo contributo alla propaganda marinara.

Dal 1920, la Lega Navale decise di nominare i Comandanti di ogni piroscafo importante o un loro Ufficiale, Consoli del mare viaggianti con il compito di propagandare le idee marinare e patriottiche e contribuire anche alla beneficenza marinara, alle sottoscrizioni per le imprese di carattere nazionale, etc.

Tra gli altri, si distinsero per la loro attività il Cap. Pasquale Cafetta, il Cap. Stefano Fabiano,  il Cap. Cav. Uff. Simone Guli, il Cap. Cav.Uff. Vittorio Emanuele Parodi, il Cap. M.A. Zadro, il Cap. Cav. Uff. Gaetano Antola, il Cap. Cav. Uff. Mario Isnardi, il Cap. Paolo Winter, il Cap. Antonio Colombis, il Cap. Cav. Uff. Francesco Tarabotti.